Turismo - DDL n. 961
Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione per l'inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.
L'Italia non può avere 21 soggetti che promuovono il turismo. L'evidente difficoltà di questa situazione si traduce in meno competitività e molte occasioni perdute. Attraverso l'inclusione del turismo tra le materie previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, si possono rilanciare la centralità e unitarietà delle politiche nazionali del turismo e creare le condizioni per un rinnovato patto fra lo Stato, le regioni, l'associazionismo e le imprese.
In definitiva, senza voler restaurare modelli obsoleti di interventismo centralistico, la proposta di legge è orientata a valorizzare i principi di collaborazione e di sussidiarietà sanciti dalla Costituzione; e a liberare e concentrare su nuovi obiettivi strategici il rilancio di una grande politica nazionale del turismo, finalmente all'altezza delle sfide e corrispondente alle qualità e capacità del nostro Paese.
Questa modifica è indispensabile per superare l'attuale sovrapposizione o concorrenza delle iniziative adottate da ciascun territorio, con evidente dispersione di energie e di risorse pubbliche. In un quadro globale che negli ultimi anni ha visto l'Italia perdere posizioni tra i Paesi a maggiore vocazione turistica, non possiamo permetterci di non cambiare passo: il turismo vale milioni di posti di lavoro e, come settore allargato, circa il 10% del PIL, e deve rappresentare la sintesi produttiva e d'immagine delle migliori qualità italiane.