Corruzione: Rutelli, Authority indipendente e confisca beni
Mozione n. 1-00267
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RUTELLI, D'ALIA, LEVI-MONTALCINI, SERRA, ASTORE, RUSSO, GUSTAVINO, BIANCHI, BRUNO
Il Senato,
preso atto che:
le statistiche della delittuosità, cristallizzate nello SDI (sistema d'indagine gestito dal Ministero dell'interno) e le statistiche giudiziarie della criminalità, alimentate dal Ministero della giustizia, nonché la relazione della Corte dei conti, testimoniano di una massiccia intrusione della corruzione nei gangli vitali del Paese, con un andamento crescente in progressione accelerata;
accanto alla rilevazione di fenomeni riconducibili per diverse connessioni causali alla corruzione, non emergono, con immediatezza e spessore, le ragioni del bene comune e degli interessi nazionali, incarnate in istituzioni, sia pubbliche che private, votate a debellare questo devastante fenomeno che incide in profondità sulla vitalità civile e democratica del Paese;
sussiste un'illegalità diffusa che fa sentire molti partecipi di un "comune destino", tollerata anche da una parte della nostra classe dirigente, la quale, godendo di uno smisurato potere mediatico e politico, che certamente influenza e determina costumi e morale, ha annacquato il disvalore etico di determinati comportamenti;
considerato che:
le rilevazioni maggiormente accreditate, quelle che hanno potuto considerare le condizioni politico-economico-giudiziarie di un vasto numero di nazioni, in particolare quelle della Banca mondiale, confermano il dato secondo il quale alti livelli di corruzione, reale e percepita, sono associati a quella che viene definita una "povera" capacità di governance, cioè di elaborazione di politiche generali e di esercizio di controlli;
le stesse rilevazioni, con riguardo a nazioni nelle quali il livello di corruzione è moderato o addirittura modesto, a fronte di buona e forte governance, presentano, piuttosto che giudizi soddisfacenti, l'indicazione di strumenti di prevenzione e controllo altrettanto incisivi di quelli necessari ad intervenire nei contesti di elevato tenore di corruzione;
in Italia, i cittadini che nutrono sentimenti di forte lealtà verso l'interesse generale e verso le istituzioni e le pubbliche amministrazioni iniziano a sentirsi in minoranza, poiché i crescenti livelli di corruzione risultano in forte dissonanza con un quadro legale evoluto e radicato nella cultura giuridica del Paese. La legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), il decreto legislativo sulla responsabilità penale amministrativa d'impresa (n. 231 del 2001), il sistema generale di controlli pubblici e di quelli stabiliti per le società private, il prezioso lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura, la sottoscrizione e la ratifica di trattati internazionali (da ultimo, si veda la legge n. 116 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione) e nel futuro più prossimo l'auspicabile ratifica ed esecuzione delle Convenzioni civile e penale sulla corruzione, definite a Strasburgo l'una nel novembre 1999, l'altra nel gennaio dello stesso anno, ovvero l'intero sistema normativo del Paese deporrebbero per un'adeguata cornice legale contro la corruzione; e tuttavia, il dato crescente della corruzione pone interrogativi sulle dinamiche reali in corso nel Paese, ben oltre quelle legali;
più che una percezione, vi è il fondato timore che la soglia di accettazione della corruzione, nei comuni e nelle città, negli uffici pubblici e in quelli privati, nei gruppi sociali, aggravata dall'incombente crisi economico-sociale, si sia abbassata, con il rischio di una generalizzata rassegnazione nella concretezza della quotidianità;
il rimbombo di richiami al pragmatismo, non conseguenti ad un principio di responsabilità attrezzato con regole, comportamenti etici e politici, e con trasparenti meccanismi funzionali e procedurali concorre a distorcere il senso comune, con il rischio concreto di screditare anche il rispetto per il fare, per realizzare interventi pubblici, servizi, trasformazioni territoriali moderne e sostenibili;
stime pari a 60-70 miliardi di euro di corruzione all'anno costituiscono una mostruosità finanziaria, non dimenticando che un fiume ben più che doppio di miliardi di euro passa per l'evasione fiscale. La Corte dei conti, la relazione del SAeT ed agenzie indipendenti come Transparency International sono concordi nella valutazione dell'enormità dello stock annuale di corruzione. Quanto sia il valore effettivo, in realtà, lo si ignora: probabilmente è superiore ai dati di stima;
c'è un'indicazione di massima delle aree nelle quali si produce corruzione, ma è compito delle istituzioni pubbliche rendere disponibile il tracciato della corruzione, modalità per modalità, settore per settore, soggetto per soggetto, a partire dalla sanità, dove molto alto è il livello di indebita intermediazione politica;
c'è stata una stagione nella quale i controlli, nelle loro variabili più aggiornate - il controllo interno, il controllo strategico, il controllo di gestione, l'accertamento della qualità - assieme a quelli tradizionali di legittimità hanno aiutato a rassicurare il Paese circa la volontà politica ed istituzionale di mettere fuori gioco le variabili criminose della competizione economica. Occorre prendere atto, alla luce dei conclamati numeri della corruzione, del loro fallimento;
il Governo, lo scorso 1° marzo ha dato notizia di aver approvato un disegno di legge anticorruzione, in un momento in cui affioravano pesanti episodi di presunta corruzione. Questo disegno di legge, allo stato, non è stato tuttavia ancora presentato in Parlamento;
"a coloro ai quali molto è dato, molto è richiesto", affermò John Fitzgerald Kennedy. Conformemente alla Convenzione ONU, alla politica, in Italia, è oggi richiesto di "elaborare o perseguire, secondo i principi fondamentali del sistema giuridico italiano, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilità"; a questi fini è cruciale un'ampia partecipazione democratica e civica,
impegna il Governo:
a) a dare attuazione piena ed integrale alla Convenzione ONU sulla corruzione ratificata con legge n. 116 del 2009, con le seguenti specificazioni: l'organo di prevenzione della corruzione, per il quale già l'Alto commissario per la lotta alla corruzione auspicava che si trasformasse in autorità indipendente, godrà dell'indipendenza necessaria ad esercitare le proprie funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Esso dovrà essere individuato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica alla quale saranno ammessi a partecipare associazioni di alta rappresentatività, università, ordini professionali, rappresentanti dei mondi produttivi e dei consumatori. La procedura di selezione sarà affidata all'insindacabile giudizio dei presidenti delle Camere;
b) a promuovere l'aggiornamento della legge n. 241 del 1990 alla luce dei principi dell'art. 10 della Convenzione ONU, previa indizione di una sessione dedicata della Conferenza unificata per l'analisi del suo funzionamento, dell'impatto sul procedimento amministrativo, delle distorsioni registrate;
c) a proporre al Parlamento: un quadro di disposizioni concernenti il settore privato che non costituiscano appesantimento ma, piuttosto, semplificazione degli oneri burocratici e consentano di rafforzare i controlli in funzione anticorruttiva; misure che prevedano l'accessibilità protetta del singolo cittadino agli organi di prevenzione della corruzione e agli organi giurisdizionali, con forme di tutela identiche a quelle assicurate dalla legge ai dati sensibili; misure che disciplinino la tracciabilità dell'intero percorso del danaro pubblico erogato nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica o in qualunque altro modo speso dalle pubbliche amministrazioni con particolare cura agli interventi nell'ambito delle procedure d'urgenza; misure volte ad adeguare l'ordinamento ai principi e agli istituti penalistici definiti nella Convenzione ONU in materia di repressione della corruzione, dando attuazione, in particolare, a quello secondo il quale i vantaggi della corruzione devono essere facilmente considerati inferiori agli svantaggi derivanti dalle sanzioni per i comportamenti corruttivi;
d) ad estendere ai proventi accertati della corruzione - inclusa quella politico-amministrativa - il regime della confisca come già previsto dall'ordinamento giuridico italiano per altri tipi di reato;
e) ad annullare i benefici di legge (ovvero le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena, l'indulto, l'amnistia, la semi libertà o la liberazione anticipata) nei reati di tipo economico e contro la pubblica amministrazione ove l'autore del delitto non risarcisca integralmente il danno alla vittima;
f) a dar vita ad un organismo di confronto permanente per l'analisi dei fenomeni corruttivi cui prendano parte tra gli altri la Conferenza Unificata, la Banca d'Italia, la CONSOB;
g) ad assumere un'iniziativa legislativa per la regolamentazione delle attività lobbistiche, che sia ispirata al principio fondamentale secondo il quale l'acquisizione da parte delle istituzioni delle informazioni necessarie alla decisione è parte del procedimento formale, e le informazioni ricevute debbano essere corredate dal parere di un autorevole soggetto indipendente;
h) a recepire in ogni comparto legislativo il principio di corrispondenza tra concorso pubblico ed incarico pubblico;
i) a stabilire il regime di separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali nell'ambito dell'assegnazione di incarichi pubblici;
l) a proporre un nuovo sistema unitario e coordinato per le procedure di appalto, l'esecuzione dei lavori e i relativi controlli;
m) a rafforzare e rendere più efficiente l'azione della Corte dei conti, anche per il risarcimento dei danni subiti dall'intero Paese a causa della corruzione, consapevoli che nei Paesi in cui tale fenomeno è diffuso sovente le istituzioni assolvono contro di esso compiti formali , prima che sostanziali;
n) a promuovere una normativa che introduca l'obbligo per il Governo di corredare le proprie iniziative legislative con un'analisi volta a prevenire ogni possibile impatto negativo delle norme in termini di potenziale accrescimento dei meccanismi di corruzione.