Tax credit per il cinema
Con la legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007 del 24 dicembre 2007; art. 1) Francesco Rutelli e' stato il primo ad impostare una norma che ha finalmente messo in atto un sostegno, concreto, del sistema audiovisivo nazionale.
Viene introdotto un meccanismo di agevolazione fiscale in qualche modo assimilabile a quel "tax shelter" che veniva invocato da decenni in Italia: si propone l'attivazione di "crediti di imposta", sia per gli operatori del settore sia i per soggetti esterni che intendono investire nella produzione di cinema italiano (sono escluse le opere audiovisive non cinematografiche).
Il Vice-Premier Rutelli con questa norma (Il "pacchetto Rutelli": credito d'imposta pro-cinema) è riuscito in un'impresa in cui il suo predecessore aveva fallito.
Con l'introduzione del "pacchetto" Rutelli, ci si allinea così ad altri mercati leader europei (e non solo) che già da tempo sperimentano con successo l'efficacia di misure di agevolazione fiscale sulla crescita degli investimenti nel settore.
L'approccio e i contenuti del provvedimento sono stati condivisi, in un clima di grande fiducia e collaborazione con produttori, distributori ed esercenti, decisamente soddisfatti dell'opportunità di poter usufruire di bonus e sgravi fiscali al pari dei loro colleghi nel Regno Unito o in Francia dove ci si muove su cifre ben più considerevoli. Come ha dichiarato il Presidente dei Produttori dell'Anica Tozzi, in un intervista su Il Giornale, a firma di Michele Anselmi, "…è una cosa buona, che contribuisce a erodere vecchie logiche".
Il "pacchetto" Rutelli: credito d'imposta pro-cinema
L'articolo 7 introduce "crediti di imposta", distinguendo tra varie tipologie di beneficiari, interni ed esterni al comparto, e presenti su tutti gli anelli della filiera cinematografica, dalla produzione all'esercizio.
Per i soggetti esterni al settore cinematografico e audiovisivo, è riconosciuto per i prossimi 3 anni (2008, 2009 e 2010) un credito d'imposta nella misura del 40 % fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana (in base all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il cosiddetto "Decreto Urbani").
Le imprese di produzione cinematografica, destinatarie di tali risorse, hanno tuttavia l'obbligo di utilizzarle in gran parte (per l'80 % recita il testo) nel territorio nazionale, "impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione".
Più ridotte le detrazioni per i soggetti già operanti nel settore. Le imprese di produzione cinematografica, possono beneficiare di crediti di imposta per il 15 % del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana. La soglia massima annua può tuttavia arrivare a 3,5 milioni di euro, per ciascun periodo d'imposta. Anche in questo caso, per accedere all'agevolazione, l'impresa deve sostenere le spese di produzione sul territorio italiano, anche in questo caso non inferiori, per ciascuna produzione, all'80 % cento del credito d'imposta stesso.
In sintesi, se il budget complessivo di un film è di 4 milioni di euro è possibile detrarre tasse per 600mila euro, a patto che le risorse vengano impiegate prevalentemente sul territorio.
Una percentuale analoga (15%) è prevista anche a favore delle imprese di distribuzione cinematografica rispetto alle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere "di nazionalità italiana" riconosciute "di interesse culturale". Il limite massimo annuo è di 1,5 milioni per ciascun periodo d'imposta. La detrazione scende al 10 % per le spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere "di nazionalità italiana", espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
Accanto ai segmenti produttivo e distributivo, la Finanziaria si occupa anche delle sale cinematografiche che possono beneficiare di un 30 % di detrazione delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. Il limite massimo annuo previsto è di 50mila euro per ciascun schermo.
Relativamente all'utorizzazione da parte della Commissione Europea, che ne sancisca la compatibilità rispetto alle norme in materia di "aiuti di Stato" (articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea), Il testo chiarisce che le "agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea".
A beneficiare del sistema di "tax credit", saranno anche le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, alle quali sarà riconosciuto un credito d'imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. La detrazione è stata fissata al 25 % del costo di produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di 5 milioni di euro.
Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007 del 24 dicembre 2007; art. 1):
Articolo 1
327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di postproduzione e' riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film,
girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.